Art. 7.
(Modifica dell'articolo 68 delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

      1. L'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», è sostituito dal seguente:

      «Art. 68. - (Formazione e revisione dell'albo dei periti). - 1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense.
      2. Se il richiedente è iscritto a un ordine o collegio, il corrispondente consiglio designa il proprio delegato presso il comitato.
      3. Se il richiedente è iscritto all'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quest'ultima designa il proprio delegato presso il comitato.
      4. Se il richiedente non è iscritto a nessun albo professionale, deve essere iscritto all'associazione degli iscritti agli albi del tribunale, che provvede alla designazione.
      5. Il comitato decide sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
      6. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
      7. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo, cancellando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69, comma 3, o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito o che non hanno partecipato ad alcun corso di formazione, aggiornamento o approfondimento organizzato dall'ordine o collegio professionale o dalla camera di commercio,

 

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industria, artigianato e agricoltura o dall'associazione degli iscritti agli albi del tribunale».